Art. 2.

      1. Le aree di cui all'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

          a) avere una estensione minima di trenta ettari;

          b) essere battute da venti con velocità media annuale superiore a cinque metri al secondo;

          c) trovarsi in posizione prossima a elettrodotti con portata superiore a venti KV, intendendosi per prossimità una distanza non superiore a venti chilometri.

 

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